{"id":18904,"date":"2020-04-03T09:37:21","date_gmt":"2020-04-03T12:37:21","guid":{"rendered":"https:\/\/italiabrasil.com.br\/?p=18904"},"modified":"2024-07-01T09:45:56","modified_gmt":"2024-07-01T12:45:56","slug":"medida-provisoria-936-20","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/italiabrasil.com.br\/it\/noticias\/medida-provisoria-936-20\/","title":{"rendered":"Misura provvisoria 936\/20"},"content":{"rendered":"<p>03\/04\/20<\/p>\n<p>Di Matheus Bonaccorsi<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il 1\u00b0 aprile \u00e8 entrata in vigore la misura provvisoria 936\/20, che istituisce il Programma di emergenza per l'occupazione e il reddito.<\/p>\n<p>L'obiettivo \u00e8 preservare i posti di lavoro e il reddito, garantire la continuit\u00e0 del lavoro e delle attivit\u00e0 commerciali e ridurre l'impatto sociale derivante dalle conseguenze dello stato di calamit\u00e0 pubblica e di emergenza sanitaria.<\/p>\n<p>A tal fine, prevede tre misure che le aziende possono utilizzare e smaltire:<\/p>\n<p>1) Pagamento del sussidio di emergenza per l'occupazione e il mantenimento del reddito;<\/p>\n<p>2) Riduzione proporzionale dell'orario di lavoro e dei salari;<\/p>\n<p>3) Sospensione temporanea del contratto di lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>- Prestazione di emergenza per l'occupazione e la conservazione del reddito<\/p>\n<p>Il sussidio di emergenza per l'occupazione e la conservazione del reddito verr\u00e0 erogato mensilmente sia in caso di riduzione proporzionale dell'orario di lavoro sia in caso di sospensione temporanea del contratto di lavoro, finch\u00e9 persiste una delle due situazioni, e sar\u00e0 pagato dal Governo federale.<\/p>\n<p>Le procedure che l'azienda deve adottare sono:<\/p>\n<p>- Il datore di lavoro deve informare il Ministero dell'Economia della riduzione dell'orario di lavoro e del salario o della sospensione temporanea del contratto di lavoro entro 10 giorni dalla conclusione dell'accordo;<\/p>\n<p>- La prima rata sar\u00e0 versata entro 30 giorni dalla stipula del contratto, a condizione che sia stato soddisfatto il requisito precedente;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se il datore di lavoro non informa il Ministero dell'Economia entro il termine stabilito, sar\u00e0 responsabile del pagamento dell'intero stipendio e dei relativi oneri fino a quando non verr\u00e0 fornita l'informazione, che sar\u00e0 fissata come data di inizio del sussidio di emergenza per l'occupazione e la conservazione del reddito e il pagamento sar\u00e0 dovuto entro 30 giorni dalla data dell'informazione.<\/p>\n<p>Deve inoltre informare il sindacato del contratto individuale firmato nello stesso periodo.<\/p>\n<p>Il Ministero dell'Economia, che sar\u00e0 responsabile del pagamento, decider\u00e0 in futuro come trasmettere le informazioni e le comunicazioni del datore di lavoro e concedere e pagare la prestazione al dipendente.<\/p>\n<p>Il ricevimento dell'indennit\u00e0 di emergenza per l'occupazione e la conservazione del reddito non impedisce la concessione e non modifica l'importo dell'assicurazione contro la disoccupazione a cui il lavoratore pu\u00f2 avere diritto al momento della cessazione del contratto di lavoro, nel qual caso devono essere soddisfatti i requisiti della Legge 7.998\/90.<\/p>\n<p>I dipendenti che ricevono l'indennit\u00e0 di emergenza, in una delle due possibilit\u00e0, avranno una garanzia provvisoria del posto di lavoro, cio\u00e8 non potranno essere licenziati, per lo stesso periodo della riduzione dell'orario di lavoro e del salario o della sospensione temporanea del contratto di lavoro.<\/p>\n<p>Esempio: in caso di riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione o di sospensione temporanea del contratto di lavoro per 60 giorni, con il ritorno del dipendente alla sua normale routine lavorativa, non vi \u00e8 alcuna possibilit\u00e0 di risolvere il rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro per i successivi 60 giorni. La stabilit\u00e0 non si applica in caso di dimissioni o licenziamento per giusta causa.<\/p>\n<p>In caso di licenziamento non motivato durante il periodo di stabilit\u00e0, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore l'indennit\u00e0 di licenziamento non motivato e, in aggiunta, un importo equivalente a una delle tre ipotesi:<\/p>\n<p>- 50% del totale delle retribuzioni del dipendente corrispondenti al periodo di stabilit\u00e0, se la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione \u00e8 stata pari o superiore a 25% e inferiore a 50%;<\/p>\n<p>- 75% del totale delle retribuzioni del dipendente corrispondenti al periodo di stabilit\u00e0, se la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione \u00e8 stata pari o superiore a 50% e inferiore a 70%;<\/p>\n<p>- 100% del totale dei salari del dipendente corrispondenti al periodo di stabilit\u00e0, se la riduzione dell'orario di lavoro e del salario \u00e8 stata pari a 70% o se si \u00e8 verificato un caso di sospensione temporanea del contratto di lavoro;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Oltre all'indennit\u00e0 di emergenza erogata dal Governo federale, il datore di lavoro pu\u00f2 scegliere di versare al lavoratore un'indennit\u00e0 compensativa mensile, sia in caso di riduzione proporzionale dell'orario di lavoro e della retribuzione, sia in caso di sospensione temporanea del contratto di lavoro. Questo aiuto compensativo deve avere un valore definito nell'accordo individuale, sar\u00e0 di natura indennitaria e non sar\u00e0 influenzato dalle altre prestazioni lavorative, n\u00e9 sar\u00e0 soggetto all'INSS e ad altre imposte.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>- Riduzione proporzionale dell'orario di lavoro e del salario<\/p>\n<p>Autorizzazione a concordare con il dipendente una riduzione proporzionale dello stipendio e dell'orario di lavoro per un massimo di 90 giorni, nel rispetto dei seguenti requisiti:<\/p>\n<p>- Conservazione del salario orario;<\/p>\n<p>- Accordo individuale e formale (in forma scritta) tra dipendente e datore di lavoro, con almeno 2 giorni di anticipo.<\/p>\n<p>- Il dipendente percepisce uno stipendio pari o inferiore a 3.135,00 R$, oppure ha un titolo di studio superiore e percepisce uno stipendio pari o superiore a 12.202,12 R$, poich\u00e9 in caso contrario sar\u00e0 possibile solo attraverso la contrattazione collettiva (ACT o CCT), ad eccezione di una riduzione dell'orario di lavoro e dello stipendio di 25%, possibile in ogni caso tramite accordo individuale con il dipendente;<\/p>\n<p>- Riduzione proporzionale solo nelle percentuali 25%, 50%, 75%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L'orario di lavoro e i salari saranno ripristinati entro due giorni di calendario:<\/p>\n<p>- La fine dello stato di calamit\u00e0 pubblica;<\/p>\n<p>- Data stabilita nell'accordo individuale come termine del periodo concordato;<\/p>\n<p>- Data della comunicazione del datore di lavoro al lavoratore sulla decisione di anticipare la fine del periodo di riduzione concordato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L'importo del sussidio che l'Unione dovr\u00e0 versare in questo caso sar\u00e0 basato sulla percentuale di riduzione e applicato all'importo a cui il dipendente avrebbe diritto in caso di assicurazione contro la disoccupazione.<\/p>\n<p>Esempio: il dipendente ha subito una riduzione dell'orario di lavoro e dello stipendio pari a 25% e, in caso di licenziamento senza giusta causa, avrebbe diritto all'indennit\u00e0 di disoccupazione per un importo massimo di 1.813,03 R$. In questo caso, 25% vengono applicate a R$ 1.813,03, ottenendo cos\u00ec R$ 453,25, che \u00e8 l'importo dell'indennit\u00e0 di emergenza che verr\u00e0 versata al dipendente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>- Sospensione temporanea del contratto di lavoro<\/p>\n<p>\u00c8 consentito concordare con il dipendente una sospensione temporanea del contratto di lavoro per un massimo di 60 giorni, che possono essere suddivisi in due periodi di 30 giorni. \u00c8 inoltre necessario un accordo formale scritto, con un preavviso di almeno 2 giorni.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 essere concordato solo se il dipendente percepisce uno stipendio pari o inferiore a R$ 3.135,00, oppure se \u00e8 laureato e percepisce uno stipendio pari o superiore a R$ 12.202,12, altrimenti pu\u00f2 essere concordato solo attraverso la contrattazione collettiva (ACT o CCT).<\/p>\n<p>Durante questo periodo, il dipendente avr\u00e0 diritto a ricevere tutte le prestazioni concesse dal datore di lavoro e sar\u00e0 autorizzato a versare al regime generale di previdenza sociale come assicurato facoltativo, poich\u00e9 il periodo di sospensione contrattuale non conta come anzianit\u00e0 di servizio).<\/p>\n<p>Il contratto di lavoro sar\u00e0 ripristinato entro due giorni di calendario:<\/p>\n<p>- La fine dello stato di calamit\u00e0 pubblica;<\/p>\n<p>- Data stabilita nell'accordo individuale come termine del periodo concordato;<\/p>\n<p>- Data della comunicazione del datore di lavoro al lavoratore sulla decisione di anticipare la fine del periodo di riduzione concordato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Durante la sospensione contrattuale, il dipendente non pu\u00f2 svolgere alcuna attivit\u00e0 per il datore di lavoro, anche sotto forma di telelavoro, lavoro a distanza o lavoro a distanza, pena l'errata qualificazione dell'accordo e l'assoggettamento alla legge:<\/p>\n<p>- Pagamento immediato della retribuzione e degli oneri sociali per l'intero periodo;<\/p>\n<p>- Sanzioni previste dalla normativa vigente;<\/p>\n<p>- Sanzioni previste dal CCT o dall'ACT.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L'importo della prestazione da versare in questo caso sar\u00e0 misurato in uno dei due modi:<\/p>\n<p>- 100% dell'importo a cui il dipendente avrebbe diritto in caso di assicurazione contro la disoccupazione;<\/p>\n<p>- 70% dell'importo a cui il dipendente avrebbe diritto in caso di assicurazione contro la disoccupazione, nel caso in cui l'azienda abbia guadagnato pi\u00f9 di 4.800.000,00 R$ (quattro milioni e ottocentomila reais) nell'anno solare 2019. In questo caso, il datore di lavoro deve versare al dipendente un'indennit\u00e0 compensativa pari a 30% del suo stipendio per la durata della sospensione temporanea del lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Esempio: se il dipendente aveva diritto a ricevere l'assicurazione contro la disoccupazione per un importo massimo di 1.813,03 R$, l'importo dell'indennit\u00e0 di emergenza sar\u00e0 equivalente a 70% (1.269,12 R$), mentre il datore di lavoro sar\u00e0 responsabile del pagamento di 30% (543,90 R$).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>- Contrattazione collettiva<\/p>\n<p>Le misure di riduzione dell'orario di lavoro e dei salari, cos\u00ec come la sospensione temporanea dei contratti di lavoro, possono essere discusse attraverso un accordo di contrattazione collettiva, compresa l'alternativa di stabilire percentuali diverse da quelle stabilite nel Provvedimento. Se ci\u00f2 avviene:<\/p>\n<p>- Se la riduzione \u00e8 inferiore a 25%, il dipendente non avr\u00e0 diritto all'indennit\u00e0 di emergenza;<\/p>\n<p>- Se la riduzione \u00e8 pari o superiore a 25% e inferiore a 50%, il dipendente ricever\u00e0 l'indennit\u00e0 di emergenza equivalente a 25% sull'importo dell'assicurazione di disoccupazione mensile a cui avrebbe diritto se fosse licenziato senza giusta causa;<\/p>\n<p>- Se la riduzione \u00e8 pari o superiore a 50% e inferiore a 70%, il dipendente ricever\u00e0 l'indennit\u00e0 di emergenza equivalente a 50% sull'importo dell'assicurazione di disoccupazione mensile a cui avrebbe diritto se fosse licenziato senza giusta causa;<\/p>\n<p>- Se la riduzione \u00e8 superiore a 70%, il dipendente ricever\u00e0 l'indennit\u00e0 di emergenza equivalente a 70% sull'importo dell'assicurazione di disoccupazione mensile a cui avrebbe diritto se fosse stato licenziato senza giusta causa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I contratti collettivi gi\u00e0 firmati prima di questa misura provvisoria possono essere negoziati per adattarsi ai nuovi parametri entro 10 giorni di calendario, ovvero fino all'11\/04\/2020.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>03\/04\/20 Por Matheus Bonaccorsi &nbsp; Entrou em vigor, no dia 1\u00ba de abril, a Medida Provis\u00f3ria 936\/20, que institui o Programa Emergencial do Emprego e Renda. 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