{"id":18176,"date":"2015-06-23T14:04:05","date_gmt":"2015-06-23T17:04:05","guid":{"rendered":"https:\/\/italiabrasil.com.br\/?p=18176"},"modified":"2024-06-20T14:07:33","modified_gmt":"2024-06-20T17:07:33","slug":"novo-codigo-de-processo-civil-estruturas-societarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/italiabrasil.com.br\/it\/noticias\/novo-codigo-de-processo-civil-estruturas-societarias\/","title":{"rendered":"Nuovo codice di procedura civile - Strutture societarie"},"content":{"rendered":"<p>Il 17 marzo 2016 entrer\u00e0 in vigore il nuovo Codice di procedura civile e con esso diverse modifiche che riguardano e hanno conseguenze dirette sulle strutture societarie.<\/p>\n<p>Tra le principali novit\u00e0 vi \u00e8 il pignoramento delle azioni, previsto dall'articolo 861 del nuovo CPC, che, sebbene fosse gi\u00e0 previsto dall'articolo 655, punto VI del Codice vigente, non prevedeva espressamente la sua procedura, fatto che ha generato controversie dottrinali e giurisprudenziali sulla sua applicabilit\u00e0 nella pratica.<\/p>\n<p>Con l'entrata in vigore del nuovo CPC, il pignoramento di azioni ha ora una propria sottosezione che ne regola la procedura, anche se in modo generico e, sebbene vi siano ancora delle lacune che dovranno essere risolte dalla giurisprudenza, questo tipo di pignoramento \u00e8 stato messo sotto i riflettori, rendendolo una possibilit\u00e0 pi\u00f9 concreta per tutti i creditori.<\/p>\n<p>\u00c8 noto che le quote rappresentano la partecipazione dei soci alle societ\u00e0, con i relativi diritti e obblighi.  \u00c8 qui che sorge la controversia della questione proposta, poich\u00e9 il sequestro delle quote implicherebbe, a prima vista, il sequestro della partecipazione dei soci, con gravi conseguenze, soprattutto per le societ\u00e0 di persone, fondate sulla\u00a0<em>intento<\/em>\u00a0<em>personae<\/em>\u00a0e\u00a0<em>affectio societatis<\/em>.<\/p>\n<p>In questo contesto, \u00e8 chiaro che esistono interessi divergenti: da un lato, il creditore che ha il diritto di soddisfare il proprio debito e chiede al debitore un bene - in questo caso, le quote societarie - e, dall'altro, la societ\u00e0 e i suoi soci che non possono essere costretti ad associarsi con chi non ha intenzione di costituire una societ\u00e0.<\/p>\n<p>Il nuovo CPC, in linea di principio, risolve il conflitto dando alla societ\u00e0 la possibilit\u00e0, entro un periodo non superiore a tre (3) mesi: (i) di presentare un bilancio speciale; (ii) di offrire le quote o le azioni agli altri soci, rispettando il diritto di prelazione legale o contrattuale; oppure (iii) di liquidare le quote o le azioni, depositando in contanti l'importo calcolato tramite un deposito giudiziario.<\/p>\n<p>Inoltre, per evitare la liquidazione di quote o azioni, la societ\u00e0 pu\u00f2 acquistarle senza ridurre il capitale sociale, utilizzando le proprie riserve.<\/p>\n<p>Tuttavia, se gli azionisti non sono interessati a esercitare il diritto di prelazione, o se la societ\u00e0 non riesce ad acquisire le azioni e la liquidazione sarebbe eccessivamente costosa per la societ\u00e0, il giudice pu\u00f2 ordinare un'asta giudiziaria delle azioni, che consentirebbe a un terzo estraneo all'azienda di entrare nella societ\u00e0.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 quindi constatare che la regolamentazione data dal nuovo CPC al pignoramento di azioni \u00e8 ancora superficiale, senza risolvere completamente le controversie esistenti in materia, che saranno risolte nel tempo dalla giurisprudenza. In ogni caso, non si pu\u00f2 negare il progresso legislativo compiuto con l'inserimento nel Codice di procedura civile di una sezione che regola la materia.<\/p>\n<p>\u00c8 inoltre importante sottolineare la possibilit\u00e0 prevista dall'unico comma dell'articolo 600 del Nuovo Codice di Procedura Civile, che stabilisce che l'ex coniuge o l'ex partner \u00e8 legittimato a proporre l'azione di scioglimento parziale della societ\u00e0 e pu\u00f2 chiedere la determinazione del patrimonio del partner nei casi di scioglimento del matrimonio, dell'unione stabile o della convivenza.<\/p>\n<p>Si tratta di casi in cui, in base al regime patrimoniale a cui \u00e8 sottoposto il rapporto coniugale interrotto, l'ex coniuge o l'ex partner avrebbe diritto alle azioni dell'altro e quindi, in base al nuovo CPC, nel caso in cui non volesse far parte della societ\u00e0, sarebbe legittimato a proporre un'azione di scioglimento parziale della societ\u00e0.<\/p>\n<p>Questo articolo stabilisce che le attivit\u00e0 realizzate saranno pagate con la quota detenuta dall'azionista.<\/p>\n<p>In questo modo, si pu\u00f2 notare come l'azione di scioglimento parziale della societ\u00e0 prevista dal Nuovo Codice di Procedura Civile rappresenti un rischio anche per le societ\u00e0, poich\u00e9 esse possono essere parzialmente sciolte con la fine del matrimonio, dell'unione stabile o della convivenza di uno dei suoi soci.<\/p>\n<p>Pertanto, sebbene non sia noto in pratica come i tribunali portoghesi interpreteranno queste disposizioni, \u00e8 essenziale che le societ\u00e0 in generale siano consapevoli di queste possibilit\u00e0 e prevedano nei loro documenti costitutivi strumenti per ridurre al minimo i danni che potrebbero verificarsi.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O novo C\u00f3digo de Processo Civil entrar\u00e1 em vigor a partir do dia 17 de mar\u00e7o de 2016, e, com ele, v\u00e1rias altera\u00e7\u00f5es que afetam e trazem consequ\u00eancias diretas \u00e0s estruturas societ\u00e1rias. 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