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Nuovo codice di procedura civile - Strutture societarie

Il 17 marzo 2016 entrerà in vigore il nuovo Codice di procedura civile e con esso diverse modifiche che riguardano e hanno conseguenze dirette sulle strutture societarie.

Tra le principali novità vi è il pignoramento delle azioni, previsto dall'articolo 861 del nuovo CPC, che, sebbene fosse già previsto dall'articolo 655, punto VI del Codice vigente, non prevedeva espressamente la sua procedura, fatto che ha generato controversie dottrinali e giurisprudenziali sulla sua applicabilità nella pratica.

Con l'entrata in vigore del nuovo CPC, il pignoramento di azioni ha ora una propria sottosezione che ne regola la procedura, anche se in modo generico e, sebbene vi siano ancora delle lacune che dovranno essere risolte dalla giurisprudenza, questo tipo di pignoramento è stato messo sotto i riflettori, rendendolo una possibilità più concreta per tutti i creditori.

È noto che le quote rappresentano la partecipazione dei soci alle società, con i relativi diritti e obblighi. È qui che sorge la controversia della questione proposta, poiché il sequestro delle quote implicherebbe, a prima vista, il sequestro della partecipazione dei soci, con gravi conseguenze, soprattutto per le società di persone, fondate sulla intento personae e affectio societatis.

In questo contesto, è chiaro che esistono interessi divergenti: da un lato, il creditore che ha il diritto di soddisfare il proprio debito e chiede al debitore un bene - in questo caso, le quote societarie - e, dall'altro, la società e i suoi soci che non possono essere costretti ad associarsi con chi non ha intenzione di costituire una società.

Il nuovo CPC, in linea di principio, risolve il conflitto dando alla società la possibilità, entro un periodo non superiore a tre (3) mesi: (i) di presentare un bilancio speciale; (ii) di offrire le quote o le azioni agli altri soci, rispettando il diritto di prelazione legale o contrattuale; oppure (iii) di liquidare le quote o le azioni, depositando in contanti l'importo calcolato tramite un deposito giudiziario.

Inoltre, per evitare la liquidazione di quote o azioni, la società può acquistarle senza ridurre il capitale sociale, utilizzando le proprie riserve.

Tuttavia, se gli azionisti non sono interessati a esercitare il diritto di prelazione, o se la società non riesce ad acquisire le azioni e la liquidazione sarebbe eccessivamente costosa per la società, il giudice può ordinare un'asta giudiziaria delle azioni, che consentirebbe a un terzo estraneo all'azienda di entrare nella società.

Si può quindi constatare che la regolamentazione data dal nuovo CPC al pignoramento di azioni è ancora superficiale, senza risolvere completamente le controversie esistenti in materia, che saranno risolte nel tempo dalla giurisprudenza. In ogni caso, non si può negare il progresso legislativo compiuto con l'inserimento nel Codice di procedura civile di una sezione che regola la materia.

È inoltre importante sottolineare la possibilità prevista dall'unico comma dell'articolo 600 del Nuovo Codice di Procedura Civile, che stabilisce che l'ex coniuge o l'ex partner è legittimato a proporre l'azione di scioglimento parziale della società e può chiedere la determinazione del patrimonio del partner nei casi di scioglimento del matrimonio, dell'unione stabile o della convivenza.

Si tratta di casi in cui, in base al regime patrimoniale a cui è sottoposto il rapporto coniugale interrotto, l'ex coniuge o l'ex partner avrebbe diritto alle azioni dell'altro e quindi, in base al nuovo CPC, nel caso in cui non volesse far parte della società, sarebbe legittimato a proporre un'azione di scioglimento parziale della società.

Questo articolo stabilisce che le attività realizzate saranno pagate con la quota detenuta dall'azionista.

In questo modo, si può notare come l'azione di scioglimento parziale della società prevista dal Nuovo Codice di Procedura Civile rappresenti un rischio anche per le società, poiché esse possono essere parzialmente sciolte con la fine del matrimonio, dell'unione stabile o della convivenza di uno dei suoi soci.

Pertanto, sebbene non sia noto in pratica come i tribunali portoghesi interpreteranno queste disposizioni, è essenziale che le società in generale siano consapevoli di queste possibilità e prevedano nei loro documenti costitutivi strumenti per ridurre al minimo i danni che potrebbero verificarsi.

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